Statuto Comunale

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Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 29-09-2004

Descrizione

Art. 1
La Comunità

  1. La comunità di Albano Laziale è il soggetto fondamentale del presente statuto. Essa è titolare dei diritti e dei doveri connessi con la convivenza civile, è servita dal comune che è struttura di servizio per la soddisfazione dei suoi bisogni ed è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della costituzione e della legge generale dello Stato.
  2. L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini componenti la comunità, l'effettiva partecipazio­ne, libera e democratica, all'attività politico‑amministrati­va del comune.
  3. La comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazio­ne e consultazione previste dallo statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il comune persegue il conseguimento di tali finalità.
  4. Nella cura degli interessi della comunità, gli organi del comune assicurano la promozione e la conservazione dei valori culturali, sociali, economici e politici e la tutela dei valori morali e religiosi, che costituiscono il patrimonio di storia e tradizioni della comunità stessa.
  5. Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della comunità, gli organi del comune curano, proteggono ed accrescono le risorse ambientali, naturali e di valore artistico che ne caratterizzano il territorio ed assumono iniziative per renderle fruibili ai cittadini, per concorrere all'elevazione della loro qualità di vita.
Tipo documento Atto normativo ,
Numero e data n. s.n.p. del
Data di pubblicazione 15 Aprile 2024
Oggetto Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 29-09-2004
Autori

Consiglio Comunale

Formati

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Licenze pubblico dominio

Ufficio responsabile

Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale è l'assemblea pubblica, rappresentativa di ogni Comune, ente locale previsto dall'art. 114 della Costituzione della Repubblica Italiana. È regolato dal decreto legislativo nº 267/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali". Le materie di competenza del Consiglio sono definite dalla legge. Tra le principali vi sonoː lo statuto dell'ente, il bilancio, il conto consuntivo, il piano urbanistico comunale, il piano delle opere pubbliche e le convenzioni tra gli enti locali. Il Consiglio Comunale è organizzato come di seguito:

  • Presidente del Consiglio Comunale, tradizionalmente individuato come seconda carica istituzionale del Comune dopo il Sindaco, ha autonomi poteri di direzione dei lavori e delle attività del Consiglio, nonché di convocazione del medesimo. È eletto alla prima seduta del Consiglio.
  • Commissioni consiliari, hanno funzioni consultive, o di controllo, di indagine o conoscitive.
  • Gruppi Consiliari, composti da consiglieri di uno stesso orientamento politico.
  • Conferenza dei capigruppo, costituita dai rappresentanti dei vari gruppi consiliari, è presieduta dal Presidente del Consiglio. Ha lo scopo di coordinare e programmare i lavori del Consiglio.
Le sedute possono essere ordinarie, cioè quelle nelle quali sono iscritte le proposte di deliberazioni relative all'approvazione delle linee programmatiche di governo, del bilancio di previsione annuale e pluriennale e del rendiconto di gestione. Le altre sono considerate straordinarie. Possono essere pubbliche, oppure segrete, cioè senza pubblico, quando gli argomenti trattati possono ledere la riservatezza delle persone. Il voto dei consiglieri comunali di regola è palese. È segreto nel caso in cui coinvolga persone. Il consiglio comunale rimane in carica per cinque anni a decorrere dalla data dell'elezione (art. 51, comma 1, Tuel); la decadenza si ha in due casi:
  1. variazione di almeno un quarto della popolazione (fusioni di comuni, incorporazione di altro comune, distacco di una frazione) perché il consiglio non può più considerarsi rappresentativo della comunità che lo ha eletto;
  2. dimissioni della metà più uno dei consiglieri (art. 141 comma 1 lett. b n.3 TUEL), dimissioni che devono essere contestuali altrimenti opera la surroga.
Lo scioglimento infine opera per le seguenti cause:
  • quando il consiglio compie atti contrari alla costituzione
  • quando il consiglio commette gravi e persistenti violazioni di legge;
  • nel caso di gravi motivi di ordine pubblico;
  • per dimissioni del sindaco o approvazione della mozione di sfiducia da parte del consiglio nei confronti del sindaco;
  • per decadenza del sindaco a seguito di incompatibilità sopravvenuta, dichiarata dal Consiglio Comunale a completamento del relativo iter (art. 69 TUEL), viene dichiarato lo scioglimento del Consiglio Comunale, ma resta in carica fino al primo turno elettorale utile, fino alle elezioni le funzioni del sindaco vengono svolte dal Vice Sindaco (art. 53 Tuel);
  • mancata approvazione del bilancio entro i termini.
 

Piazza della Costituente, 1

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