Descrizione
Venerdì 10 luglio 2026, in occasione di un evento in programma nel centro storico di Albano Laziale, il Sindaco ha adottato misure temporanee finalizzate a garantire la pubblica incolumità, la sicurezza urbana e il decoro (Ordinanza Sindacale n. 118 del 07/07/2026).
Quando e dove
Le disposizioni saranno in vigore dalle ore 16.00 alle ore 24.00 nell'area interessata, che comprende:
Agli esercenti di pubblici esercizi, esercizi commerciali, attività di commercio su area pubblica, attività artigianali del settore alimentare, circoli ed altri punti di ristoro compresi i punti vendita con distribuzione automatica situati nell’area della manifestazione come di seguito perimetrata: Vietare la vendita per asporto e la somministrazione di bevande di qualunque genere contenute in contenitori di vetro o lattine (prevedendo in sostituzione la vendita, e la somministrazione solo in contenitori in materiale compostabile ammesso dalla vigente normativa igienico/sanitaria) durante gli orari previsti per l’intera manifestazione, agli esercenti di pubblici esercizi, esercizi commerciali, attività di commercio su area pubblica, attività artigianali del settore alimentare, circoli ed altri punti di ristoro situati nell’area come di seguito perimetrata: Via A. De Gasperi, Via della Vignetta, P.zza Costituente, P.zza Fagiolo, P.zza Vescovile, P.zza Pia, P.zza Duomo, Via Marconi, Via Graziosa, Via S. Pancrazio, Vicolo del Macello, Via Cairoli, Via Collegio Nazareno, Largo Murialdo e comunque circoscritta all’interno dell’area della manifestazione.
Principali disposizioni
- Divieto di vendita e somministrazione in vetro e lattine: è vietata la vendita per asporto e la somministrazione di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro o lattine da parte di pubblici esercizi, esercizi commerciali, attività di commercio su area pubblica, attività artigianali del settore alimentare, circoli e punti di ristoro, inclusi i punti vendita con distribuzione automatica.
In sostituzione, le bevande potranno essere vendute e somministrate esclusivamente in contenitori in materiale compostabile, ammesso dalla vigente normativa igienico-sanitaria. - Vendita di bottiglie in plastica: le bottiglie in plastica potranno essere vendute esclusivamente se aperte e prive del relativo tappo di chiusura.
- Obblighi per gli esercenti: i titolari delle attività interessate dovranno informare l’utenza mediante apposizione di appositi avvisi o cartelli informativi all’ingresso degli esercizi o dei punti vendita.
- Divieti per il pubblico: è fatto divieto a chiunque circoli all’interno dell’area interessata di introdurre o detenere recipienti e contenitori di vetro o lattine di qualsiasi genere, nonché spray urticanti al peperoncino (OC – Oleoresin Capsicum) o qualsiasi altro spray contenente sostanze lacrimogene o paralizzanti.
- Distributori automatici: è disposta la chiusura temporanea dei punti vendita con distribuzione automatica presenti nell’area interessata.
- Accesso con animali: i proprietari e/o conduttori di cani, all’interno dell’area perimetrata della manifestazione, sono tenuti al rispetto delle norme vigenti e devono utilizzare sempre il guinzaglio con lunghezza non superiore a 1,50 metri e hanno obbligo di avere con sé e utilizzare, ove necessario, la museruola rigida o morbida da applicare al cane.
Sanzioni
La violazione delle disposizioni previste dall'ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro (pagamento in misura ridotta pari a 50,00 euro), oltre all'obbligo di cessazione immediata della condotta vietata.
Per gli esercenti che non rispettano le prescrizioni è inoltre prevista la possibilità di sospensione dell'attività fino a un massimo di 15 giorni.
Il rispetto dell'ordinanza sarà verificato dalle Forze dell'Ordine e dal Corpo di Polizia Locale.