L’iter autorizzatorio per gli scarichi alternativi deve seguire le seguenti fasi:
Fase 1) domanda di fattibilità per nuovo impianto:
Presentare il progetto per il rilascio del parere di fattibilità correlato della seguente documentazione:
– Modulo di Istanza Fattibilità
– Inquadramento Territoriali del sito in oggetto (stralci catastale ecc..)
– Relazione Tecnica asseverata
– Relazione Tecnica Idrogeologica (per impianti subirrigazione)
– Elaborato grafico
– Dichiarazione del Tecnico incaricato sull’impossibilità al collegamento fognario e sulla conformità alle norme di riferimento dell’impianto oggetto di parere di fattibilità (MOD1)
– Evidenza del Pagamento dei Diritti di Segreteria
– Marca da bollo o dichiarazione sostitutiva di assolvimento
– Tutto quanto richiesto e pertinente al progetto elencato nel Documentazione da allegare alle richieste di parere e autorizzazione.
Fase 2) Domanda di Autorizzativa dopo Nulla Osta:
Presentare
– Modulo di Istanza di autorizzazione
– Dichiarazione del Tecnico Incaricato che l’impianto è stato eseguito in conformità al progetto e alle disposizioni di legge (MOD2)
– Atto che certifichi la conclusione dei lavori
– Evidenza del Pagamento dei Diritti di Segreteria
– Marca da bollo o dichiarazione sostitutiva di assolvimento
Fase 3) Domanda di Rinnovo in caso di impianti in esercizio e regolarmente autorizzati (senza mutamento delle condizioni progettuali o autorizzatorie):
Presentare:
– Modulo di Istanza di Rinnovo
– Dichiarazione del Titolare di immutate condizioni di utilizzo ed esercizio dell’impianto (MOD3);
– Dichiarazione del Tecnico Incaricato che l’impianto risulta conforme alle normative di riferimento ed è in esercizio secondo lo schema di funzionamento approvato e
che in riferimento alla possibilità di allaccio fognario nulla è mutato e permangono le condizioni di “sito isolato” per lo scarico in oggetto (MOD4);
– Copia dell’atto di autorizzazione in forza del quale si richiede il rinnovo
– Evidenza del Pagamento dei Diritti di Segreteria
– Marca da bollo o dichiarazione sostitutiva di assolvimento
Ai sensi dell’art. 124 del d.lgs. 152/2006 l’autorizzazione allo scarico ha validità per quattro anni dal momento del rilascio, un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all’adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata.
Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all’articolo 108, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente
Per le domande di rinnovo non pervenute nei tempi sopra indicati, l’autorizzazione si considera decaduta e dovrà essere presentata nuova domanda di fattibilità (Fase 1).
Pagina aggiornata il 01/03/2024