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Home > Chiarimenti su "Dopo di noi"
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ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI SUL DOPO DI NOI DI CUI ALLA LEGGE 22 GIUGNO 2016 N.112- REQUISITI SOGGETTIVI DI AMMISSIBILITA' CHIARIMENTI- NOTA DELLA REGIONE LAZIO U 0601808.07.07.2020

 
Immagine logo Regione Lazio
 

DIREZIONE REGIONALE PER L’INCLUSIONE SOCIALE - AREA WELFARE DI COMUNITA’ E INNOVAZIONE SOCIALE

Via del Serafico, 127 – 00142 Roma
Tel 06.5168.8018
PEC: welfaredicomunitaeinnovazionesociale@regione.lazio.legalmail.it

Ai Comuni/Enti Capofila degli Ambiti Sovra distrettuali per l’attuazione della Legge 112/2016

Oggetto: Attuazione degli interventi sul “Dopo di Noi” di cui alla Legge 22 Giugno 2016 n. 112 e al Decreto interministeriale del 23 Novembre 2016. Requisiti soggettivi di ammissibilità-chiarimenti.

Facendo seguito all’ incontro del 30 Giugno scorso, relativo agli interventi sul “Dopo di Noi” di cui alla Legge 112/2016 e nelle more dell’adozione della determinazione che aggiorna le Linee Guida per la realizzazione dei programmi di indipendenza abitativa, si chiarisce che:
- gli interventi a valere sul Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare istituito con la Legge n.112/2016, sono rivolti a persone in condizione di disabilità grave (ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992) non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, in vista del venir meno del sostegno genitoriale, ovvero privi del supporto familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato supporto. I programmi delineati sono altresì rivolti alla persona con disabilità grave priva del sostegno familiare già inserita in un percorso extra-famigliare, ma per la quale sia stato valutato come necessario un processo di deistituzionalizzazione al fine di offrire condizioni abitative in contesti ambientali, relazionali e affettivi similari a quelli famigliari di cui alla Legge 112/2016;
- l’accesso e la continuità negli interventi e servizi erogati alle persone in condizione di disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, è assicurato indipendentemente dal raggiungimento di qualsivoglia limite di età.

Si invitano, pertanto, i soggetti in indirizzo a adeguare gli avvisi in sede di predisposizione alle indicazioni sopra descritte.