Deliberazione di Consiglio Comunale n° 53 del 29/09/2004.
Art. 1
La Comunità
1. La comunità di Albano Laziale è il soggetto fondamentale del presente statuto. Essa è titolare dei diritti e dei doveri connessi con la convivenza civile, è servita dal comune che è struttura di servizio per la soddisfazione dei suoi bisogni ed è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della costituzione e della legge generale dello Stato.
2. L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini componenti la comunità, l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico‑amministrativa del comune.
3. La comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dallo statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il comune persegue il conseguimento di tali finalità.
4. Nella cura degli interessi della comunità, gli organi del comune assicurano la promozione e la conservazione dei valori culturali, sociali, economici e politici e la tutela dei valori morali e religiosi, che costituiscono il patrimonio di storia e tradizioni della comunità stessa.
5. Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della comunità, gli organi del comune curano, proteggono ed accrescono le risorse ambientali, naturali e di valore artistico che ne caratterizzano il territorio ed assumono iniziative per renderle fruibili ai cittadini, per concorrere all'elevazione della loro qualità di vita.