Ruoli e funzioni
Nell'ordinamento italiano il segretario
comunale è organo monocratico del comune. La figura è disciplinata dalla Parte I, Titolo IV, Capo II del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
Secondo l'art. 97 del d. lgs. 267/2000 il comune e la provincia hanno un segretario titolare che svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il segretario dipende funzionalmente dal sindaco o dal presidente della provincia (art. 99 del d. lgs. 267/2000). Rapporto di lavoro Il segretario comunale ha con il comune un rapporto di servizio ma non un rapporto di lavoro dipendente, che intercorre invece con lo Stato l'ex l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, ente pubblico istituito dall'art. 17, comma 76, della legge 15 Maggio 1997, n. 127, e soppresso dall' art.7, comma 31 ter, della legge 30 Luglio 2010, n. 122, di conversione del d.l. 31 Maggio 2010, n. 78, che ha trasferito la gestione al Ministero dell'Interno. Secondo l'art. 97 del d. lgs. 267/2000 il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività. Il segretario inoltre:
- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
- esprime il parere di regolarità, in relazione alle sue competenze, su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;
- può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco. In particolare, nei comuni privi di dirigenti possono essere demandate al segretario le funzioni dirigenziali, se non sono attribuite ai responsabili degli uffici o dei servizi (art. 109 del d. lgs. 267/2000).