1. Vai ai contenuti
  2. Vai al menu principale
  3. Vai al menu di sezione
  4. Vai al footer
testata per la stampa della pagina
condividi

Contenuto della pagina

Costi contabilizzati

DECRETO LEGISLATIVO 14 Marzo 2013, n. 33 - Art. 32, c. 2, lett. a - Art. 10, c. 5
 
 

Art. 32   

Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati  
2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano: 
a)  i  costi  contabilizzati,  evidenziando  quelli  effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato  e il relativo andamento nel tempo; 

Art. 10
5. Ai fini della riduzione del  costo  dei  servizi,  dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto  legislativo 7 Agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei  costi e all' evidenziazione dei costi effettivi  e  di  quelli  imputati  al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32. 

 

Costi contabilizzati
- Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013
- Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013
Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo.