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Corte dei conti

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 - Art. 31
 


Art. 32
Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.

 

Rilievi Corte dei conti:
- Art. 31, d.lgs. n. 33/2013
Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.