Segretario Comunale

 
Costituzione Italiana

Avv. Antonella Facchielli

 

Ruoli e funzioni

Nell'ordinamento italiano il segretario
comunale è organo monocratico del comune. La figura è disciplinata dalla Parte I, Titolo IV, Capo II del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
Secondo  l'art. 97 del d. lgs. 267/2000 il comune e la provincia hanno un segretario titolare che svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente  in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il segretario dipende funzionalmente dal sindaco o dal presidente della provincia (art. 99 del d. lgs. 267/2000). Rapporto di lavoro Il segretario comunale ha con il comune un rapporto di servizio ma non un rapporto di lavoro dipendente, che intercorre invece con lo Stato l'ex l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, ente pubblico istituito dall'art. 17, comma 76, della legge 15 Maggio 1997, n. 127, e soppresso dall' art.7, comma 31 ter, della legge 30 Luglio 2010, n. 122, di conversione del d.l. 31 Maggio 2010, n. 78, che ha trasferito la gestione al Ministero dell'Interno. Secondo l'art. 97 del d. lgs. 267/2000 il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività. Il segretario inoltre:
- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
- esprime il parere di regolarità, in relazione alle  sue competenze, su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;
- può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto  o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco. In particolare, nei comuni privi di dirigenti possono essere demandate al segretario le funzioni dirigenziali, se non sono attribuite ai responsabili degli uffici o dei servizi (art. 109 del d. lgs. 267/2000).
Nomina

Secondo l'art. 99 del d. lgs. 267/2000 il sindaco nomina il segretario, scegliendolo tra gli iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del
sindaco che l'ha effettuata. Il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario. La nomina è disposta non prima di 60 giorni e non oltre 120 giorni dalla data di insediamento del sindaco, decorsi i quali il segretario è confermato.
Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco, previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d'ufficio (art. 100 del d. lgs. 267/2000). Secondo l'art. 98 del d. lgs.
267/2000) l'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali è articolato in sezioni regionali. L'iscrizione all'albo è subordinata al possesso dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore per la
formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno. Al relativo corso si accede
mediante concorso nazionale a cui possono partecipare i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia.Secondo l'art. 14 del DPR 4-12-1997, n. 465 i segretari comunali in servizio da almeno quattro anni sono ammessi al corso di specializzazione e alle relative prove selettive per il conseguimento dell'idoneità a segretario generale, che svolge le funzioni in comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti. I segretari in servizio, decorsi tre anni dalla data della nomina a segretario generale, sono ammessi al corso di specializzazione e alle relative prove selettive per il conseguimento dell'idoneità a segretario generale di prima classe, che svolge le funzioni in comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti, comuni capoluogo di provincia e province.
 

Documenti Sezione Trasparenza Segretario Comunale

IconaCurriculum Vitae.
IconaDecreto di nomina segretario.
IconaDichiarazione di Insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità.
Icona (97.33 KB)Decreto segretario attribuzione funzioni aggiuntive (97.33 KB).


* Dichiarazione patrimoniale
, ai sensi della delibera 328 del 12 Aprile 2017.
Si sospende l'efficacia della delibera n. 241/2017 "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d. lgs. 33/2013 , come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016", limitatamente alle indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14 co. 1, lett. c) ed f) del d. lgs. n. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN, in attesa della definizione nel merito del giudizio o in attesa di un intervento legislativo chiarificatore.

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