Descrizione
Aliquote:
aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9 (comma 748);
aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 (comma 750);
aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli (comma 752); aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato), (comma 753);
aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili diversi dall’abitazione principale e da quelli indicati nei precedenti punti, (comma 754);
Aliquote maggiorazioni/riduzioni:
aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino all’azzeramento (comma 748);
aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, riducibile sino all’azzeramento (comma 750); aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino all’1,06% e riducibile sino all’azzeramento (comma 752);
aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato), incrementabile sino all’1,06% e riducibile sino allo 0,76% (comma 753);
aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all’1,06% e riducibile sino all’azzeramento (comma 754).
Detrazioni:
detrazione d’imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);
il versamento dell’imposta dovuta è effettuato in “autoliquidazione”, esclusivamente mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del d. lgs n. 241/1997, in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 Giugno e la seconda con scadenza il 16 Dicembre, oppure in un’unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.