Obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche in tutti i luoghi all’aperto.
Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
a) i bambini di età inferiore ai sei anni,
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone
che devono comunicare con un disabile in modo da non poter far uso del dispositivo,
c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
La violazione delle disposizione della presente Ordinanza comporta, salvo che il fatto costituisca
reato diverso da quello di cui all’art. 650 c.p.,
la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 400 ad euro 1000.