Domenica 4 marzo 2018 avranno luogo le
elezioni per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio
regionale del Lazio, contestualmente alle
elezioni per il Parlamento italiano. Circoscrizioni elettorali
Il territorio della Regione Lazio è stato ripartito in 5 circoscrizioni
elettorali che corrispondono ai territori delle Province di Frosinone,
Latina, Rieti, Viterbo e della Città metropolitana di Roma Capitale. Si
vota quindi per la città capoluogo e per la sua provincia.
Assegnazione dei seggi alle singole
circoscrizioni
Quaranta seggi della Regione Lazio stati così ripartiti, sulla base di
un decreto emesso dal Presidente della regione:
Frosinone 4 - Latina 4 - Rieti 1 - Roma 29 - Viterbo 2 -
Come si vota
Le votazioni per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del
Presidente della Regione sono contestuali e avvengono in un'unica
scheda di colore verde.
L’elettore può, a scelta,
votare:
a)
per un candidato alla carica di Presidente della Regione, tracciando un segno
sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto, senza alcun voto ad una
lista circoscrizionale;
b)
per un candidato alla carica di Presidente della Regione, tracciando un segno
sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto, e per una delle liste
circoscrizionali ad esso collegate;
c) disgiuntamente per
un candidato alla carica di Presidente della Regione, tracciando un segno sul
contrassegno o sul nome del candidato prescelto, e per una delle liste
circoscrizionali ad esso non collegate;
d)
per una lista circoscrizionale senza alcun voto al candidato Presidente della
Regione collegato. In tal caso il voto si intende validamente espresso anche a
favore del candidato Presidente collegato.
Il
voto alla lista circoscrizionale si esprime tracciando un segno sul relativo
contrassegno e/o esprimendo fino a due voti di preferenza.
Il voto di preferenza si
esprime scrivendo il cognome, o il nome e cognome, dei candidati compresi nella
lista medesima.
Nel caso di espressione di due preferenze una deve
riguardare un candidato di genere maschile e l’altra un candidato di genere
femminile indifferentemente dall’ordine, pena l’annullamento della seconda
preferenza.
Qualora
l’elettore esprima il voto a favore di un candidato alla carica di Presidente
della Regione e per più di una lista, è ritenuto valido il solo voto al
candidato Presidente e nulli i voti di lista.
Le
preferenze vanno
espresse scegliendo esclusivamente candidati appartenenti alla lista cui si è
dato il voto; nel caso si votasse una lista e si indicasse la propria
preferenza per candidati non appartenenti ad essa, sarà considerato valido il
solo voto di lista e nulla invece l’indicazione della/e preferenza/e.