Negli ultimi tempi, ci sentiamo sempre più spesso dire dai cittadini, che non gli viene accettata la Patente come documento di riconoscimento, questa situazione si crea in particolar modo quando si recano presso le ASL o presso Uffici Postali e Banche, di conseguenza questo crea numerosi problemi agli uffici comunali impegnati nel rilascio della Carta d'Identità Elettronica.
La Carta d'Identità Elettronica richiede tempi molto più lunghi della vecchia carta d'identità cartacea e gli uffici comunali durante la fase di appuntamento, non possono lasciare nessun altro documento, se non la sola ricevuta di avvenuta prenotazione, a tal fine vorremmo mettere alcuni punti fermi riguardo l'argomento.
Il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza si è espresso
chiaramente al riguardo "Circolare del 25 Gennaio 2013 - Prot. n.
300/A/744/13/101/3/3/9 Roma, 25 gennaio 2013".
In essa viene chiaramente specificato (al paragrafo 2.3" Eliminazione
dell'indicazione della residenza sulla patente") : ...Nonostante la
mancanza di tale informazione, si precisa che la patente di guida
rilasciata in Italia continua a mantenere, sul territorio nazionale, la
natura di documento di identità personale.
Tra l'altro un superiore Decreto "D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa" prevede che l'identità
personale possa essere dimostrata con ogni documento munito di fotografia e
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, e tra questi, è menzionata
esplicitamente la patente di guida, infatti l'art. 35 così recita:
Documenti di identità e di riconoscimento
In tutti i casi in cui nel
presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può
sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai
sensi del comma 2.
Sono equipollenti alla carta di
identità il passaporto, la patente di guida,la patente nautica, il
libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di
impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purchè
munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente,
rilasciate da un'amministrazione dello Stato.
Da questi due riferimenti normativi, si evince chiaramente che la patente
di guida (almeno sul territorio nazionale) è da considerarsi a tutti gli
effetti un documento di riconoscimento.
Nei documenti d'identita' e di riconoscimento non e' necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica Istanza del richiedente".